Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo VI - Del matrimonio › Capo III - Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile

Art. 112 · Codice Civile

Rifiuto della celebrazione

L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.
Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi.
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 112

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