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Codice Civile
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Art. 1111 · Codice Civile
Scioglimento della comunione
Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni.
Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1111
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