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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 1108 · Codice Civile
Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti.
È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.
L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1108
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