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Codice Civile
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Codice Civile › Titolo VI - Del matrimonio › Capo III - Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
Art. 110 · Codice Civile
Celebrazione fuori della casa comunale
Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'articolo 107.
Testo vigente
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