Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

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Codice di Procedura Civile › Titolo IV - Dell'esercizio dell'azione

Art. 109 · Codice di Procedura Civile

Estromissione dell'obbligato

Se si contende a quale di più parti spetta una prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, può estromettere l'obbligato dal processo.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 109

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