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Codice del Processo Amministrativo
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Art. 109 · Codice del Processo Amministrativo
Competenza
2. Se è proposto appello contro la sentenza di primo grado, il terzo deve introdurre la domanda di cui all'articolo 108 intervenendo nel giudizio di appello. Se l'opposizione di terzo è già stata proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara improcedibile e, se l'opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un termine per l'intervento nel giudizio di appello, ai sensi del periodo precedente.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 109
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