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Codice Civile
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Art. 109 · Codice Civile
Celebrazione in un comune diverso
La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato, invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 109
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