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Codice del Processo Amministrativo
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Art. 108 · Codice del Processo Amministrativo
Casi di opposizione di terzo
2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 108
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