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Codice di Procedura Penale
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Art. 107 · Codice di Procedura Penale
Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore
2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all'autorità procedente.
3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 107
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