Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale › Titolo VII - Difensore

Art. 107 · Codice di Procedura Penale

Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore

1. Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all'autorità procedente e a chi lo ha nominato.
2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all'autorità procedente.
3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 107

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