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Codice Civile
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Art. 1059 · Codice Civile
Servitù concessa da uno dei comproprietari
La concessione, però, fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all'esercizio del diritto concesso.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1059
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