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Codice della Strada
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Art. 103 · Codice della Strada
Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. Il predetto ufficio provvede alla cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e ne da' notizia al competente ufficio del P.R.A. per la cancellazione dal pubblico registro automobilistico.
3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non possono alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento.
4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall'art. 215, comma 4.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.
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