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Codice Appalti (D.Lgs 36/2023)
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 103 · Codice Appalti (D.Lgs 36/2023)
Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo
a) per verificare la capacità economico-finanziaria dell'operatore economico: in tal caso quest'ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto;
b) per verificare la capacità professionale per gli appalti per i quali è richiesta la classifica illimitata; in tal caso l’operatore economico fornisce prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 103
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