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Codice Civile
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Art. 1012 · Codice Civile
Usurpazioni durante l'usufrutto e azioni relative alle servitù
L'usufruttuario può far riconoscere l'esistenza delle servitù a favore del fondo o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo; egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1012
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