Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo V - Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione › Capo I - Dell'usufrutto

Art. 1012 · Codice Civile

Usurpazioni durante l'usufrutto e azioni relative alle servitù

Se durante l'usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l'usufruttuario è tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario.
L'usufruttuario può far riconoscere l'esistenza delle servitù a favore del fondo o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo; egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1012

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