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Codice del Processo Amministrativo
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Art. 101 · Codice del Processo Amministrativo
Contenuto del ricorso in appello
2. Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o, per le parti diverse dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 101
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