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Codice di Procedura Penale
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Art. 10 · Codice di Procedura Penale
Competenza per reati commessi all'estero
1-bis. Se il reato è stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma quando non è possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1.
2. In tutti gli altri casi, se non è possibile determinare nei modi indicati nei commi 1 e 1-bis la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335.
3. Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è determinata a norma degli articoli 8 e 9.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 10 (1)
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