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Pubbl. Mer, 24 Gen 2024

Il Senato della Repubblica approva il disegno di legge sull’autonomia differenziata

Editoriale a cura di Camilla Della Giustina



In data 23 gennaio 2024 il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge per l’attuazione dell’autonomia differenziata. L’articolato normativo è stato ora trasmesso alla Camera dei Deputati per la seconda lettura.


In data 23 gennaio 2024 l'Aula del Senato ha approvato, con 110 voti favorevoli, 64 contrari e 3 astenuti, il disegno di legge (di qui in poi ddl) per l'attuazione dell'autonomia differenziata, il cd. “ddl Calderoli” (ddl n. 165/2023).

In data 23 gennaio 2024 l'Aula del Senato ha approvato, con 110 voti favorevoli, 64 contrari e 3 astenuti, il disegno di legge (di qui in poi ddl) per l'attuazione dell'autonomia differenziata, il cd. “ddl Calderoli” (ddl n. 165/2023).

Il ddl è composto da un totale di dieci articoli riguardanti i principi di attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni di autonomia, il procedimento che dovrà essere seguito per farlo, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), la durata delle intese, le clausole finanziarie e, infine, misure perequative e di promozione dello sviluppo economico e di coesione della solidarietà.

In base alla proposta avanza dalla Commissione, la legge di attuazione dell’art. 116, terzo comma, Costituzione deve operare

nel rispetto dell’u­nità nazionale e al fine di rimuovere di­scriminazioni e disparità di accesso ai ser­ vizi essenziali sul territorio, nel rispetto altresì dei princìpi di unità giuridica ed eco­ nomica, di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all’in­sularità, nonché dei princìpi di indivisibi­lità e autonomia e in attuazione del princi­pio di decentramento amministrativo e per favorire la semplificazione e l’accelerazione delle procedure, la responsabilità, la tra­sparenza e la distribuzione delle compe­tenze idonea ad assicurare il pieno ri­spetto dei princìpi di sussidiarietà, differen­ziazione e adeguatezza” (art. 1).

A ciò si aggiunga la necessità di garantire, in modo equo su tutto il territorio nazionale, i diritti civili e sociali.

Per quanto concerne il procedimento delle intese tra Stato e Regioni, l’art. 2 del ddl prevede, essenzialmente, tre fasi.

La prima attiene alla deliberazione della richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia da parte della Regione al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per gli affari regioni e le autonomie, dopo aver sentito le autonomie locali.

La seconda fase concerne l’acquisizione, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regioni e le autonomie, della valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell’Economia e delle finanze, sulle necessarie risorse finanziarie da assegnare. Il tutto deve avvenire entro il termine di sessanta giorni.

Una volta decorso detto termine si apre la terza fase attinente l’avvio dei negoziati circa l’individuazione delle materie, o degli ambiti di materie, da riferire ai livelli essenziali delle prestazioni. L’esito di questa fase culmina con uno schema di intesa preliminare: esso viene trasmesso alle Camere affinché, entro 90 giorni, si esprimano con un atto di indirizzo. Al termine dei 90 giorni viene predisposto lo schema di intesa definitivo come risultato del negoziato intercorso tra le parti.

È doveroso evidenziare che le intese non possono essere di durata superiore a dieci anni (art. 7). 

Una delle tematiche fondamentali concerne i LEP: infatti, l’attribuzione di "maggiore" autonomia è consentita subordinatamente alla determinazione dei LEP previsti dalla Carta costituzionale italiana.  L’obiettivo è quello di garantire il livello minimo di servizi da rendere al cittadino in maniera uniforme in tutto il territorio nazionale. La centralità dei LEP è confermata dal fatto che il trasferimento delle funzioni alle singole Regioni sarà consentito solo successivamente alla determinazione dei LEP e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. In altri termini, in assenza della determinazione dei LEP e del loro finanziamento non sarà possibile avvalersi di quanto disposto dal comma terzo dell’art. 116 Cost.

Ulteriori tematiche riguardano le 23 materie rispetto alle quali può essere avanzata la richiesta di maggiore autonomia e la clausola di salvaguardia per l’esercizio del potere sostitutivo del Governo (il riferimento va all’art. 120 Cost.).

Al momento attuale il ddl è stato trasmesso alla Camera dei Deputati per la seconda lettura.  


Note e riferimenti bibliografici